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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 marzo 1947, n. 115

Nuove norme sulla integrazione dei guadagni del lavoratori dell'industria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  6-4-1947 al: 19-7-1947
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per le finanze e il tesoro, per l'industria e commercio e per la grazia, e giustizia; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


Continuano ad avere effetto fino al 31 maggio 1947 le norme contenute negli articoli 11 e 12 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 50 e nell'art. 13 dello stesso decreto, modificato con regio decreto 20 maggio 1946, n. 371, relative all'integrazione salariale per i lavoratori dipendenti da aziende industriali soggette al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 523.
Ai lavoratori predetti il cui orario di lavoro subisca una riduzione fino a 16 ore settimanali per limitazioni nelle disponibilità di energia elettrica, la misura della integrazione, di cui all'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 50, è elevata a partire dal 20 gennaio 1947, per le ore non lavorate da 16 a 24 settimanali dalla metà ai due terzi della retribuzione globale.