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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 gennaio 1947, n. 22

Trattenimento in servizio del professori universitari che abbiano superato il 70° anno di età per l'anno accademico 1946-47.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  8-3-1947 al: 15-12-2009
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi sull'Istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1

Articolo unico.

I professori delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore, che abbiano superato i limiti di età di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565, possono eccezionalmente essere collocati a riposo con decorrenza dal 1° novembre 1947 anziché dal l° novembre 1946, in rapporto alle esigenze degli studi presso la Facoltà cui essi appartengono.
Il trattenimento in servizio dei professori stessi, ai sensi del precedente comma, è disposto, ad ogni effetto di legge, dal Ministro per la pubblica istruzione, conformemente a proposta della competente Facoltà.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1947

DELLO STATO Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944 n. 151.

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il testo unico delle leggi sull'Istruzione superiore,

approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 e successive modificazioni; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA: Articolo unico. I professori delle Università e degli Istituti d'istruzione

superiore, che abbiano superato i limiti di età di cui all'art. 1

del regio decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565, possono eccezionalmente essere collocati a riposo con decorrenza dal 1°

novembre 1947 anziché dal l° novembre 1946, in rapporto alle esigenze degli studi presso la Facoltà cui essi appartengono.

Il trattenimento in servizio dei professori stessi, ai sensi del

precedente comma, è disposto, ad ogni effetto di legge, dal Ministro

per la pubblica istruzione, conformemente a proposta della competente Facoltà.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1947 DE NICOLA NENNI - GONELLA - BERTONE

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei Conti, addì 18 febbraio 1947

Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 53. - FRASCA