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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 428

Pagamento dei debiti scaduti delle Amministrazioni dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/03/1958)
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Testo in vigore dal: 25-6-1946
                          UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58;
  Considerata  la  necessita'  di  addivenire  alla  sistemazione del
pagamento dei debiti scaduti delle Amministrazioni dello Stato;
  Udito il parere della Consulta Nazionale;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  Il pagamento dei debiti scaduti per forniture, servizi, prestazioni
e  lavori  resi  o  effettuati  da privati alle Amministrazioni dello
Stato   -   ivi   comprese   quelle  aventi  ordinamento  autonomo  -
anteriormente   alla  data  di  liberazione  delle  singole  zone  si
effettua, salvo quanto disposto ai seguenti articoli:
    a) per  contanti, quando l'importo di ciascuno di essi non supera
le L. 500.000;
    b) pei  70%  in  contanti  e  pel  30% mediante titoli del Debito
pubblico,  quando l'importo di ciascuno di essi supera le L. 500.000;
qualora  la quota da corrispondere in contanti risulti inferiore alle
L. 500.000,  la  quota  stessa e' aumentata fino al raggiungimento di
tale comma.
  Il   pagamento  delle  quote  in  contanti  d'importo  superiore  a
L. 2.000.000 e' subordinato al preventivo benestare del Ministero del
tesoro.
  Nel  caso  di  debiti pagabili in forma rateale, le disposizioni di
cui al 1° comma si applicano con riferimento all'ammontare residuo di
ciascuno di essi, ferme restando le ratizzazioni stabilite.