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DECRETO LUOGOTENENZIALE 4 marzo 1946, n. 415

Modificazione della tariffa dei diritti di borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma.

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Testo in vigore dal: 22-6-1946
                          UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto  il  R.  decreto  29 marzo  1928,  n. 850,  col  quale  venne
approvata  e resa esecutiva la tariffa dei diritti di borsa spettanti
al  Consiglio  provinciale  dell'economia,  ora  Camera di commercio,
industria e agricoltura di Roma;
  Visti  i Regi decreti 12 marzo 1931, n. 281, 28 gennaio 1932, n. 58
e  29 marzo  1934,  n. 647,  con  i  quali  vennero  apportate  delle
variazioni alla predetta tariffa;
  Vista  la  deliberazione  in  data  10 marzo  1945  del commissario
straordinario  della  Camera di commercio, industria e agricoltura di
Roma  con  la  quale  sono  state  stabilite ulteriori modifiche alla
tariffa suddetta;
  Visto l'art. 53 del R. decreto 20 settembre 1934, numero 2011;
  Visto il decreto Luogotenenziale 22 giugno 1944, numero 154;
  Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
  Abbiamo decretato e decretiamo:

                               Art. 1.

  I  diritti  di  accesso ai recinti riservati di borsa, di cui al R.
decreto 29 marzo 1934, n. 647, sono stabiliti nella seguente misura:

    1) agenti di cambio .....................................L.    50
    2) rappresentanti di agenti di cambio....................L.   300
    3) impiegati di agenti di cambio.........................L.   200
    4) fattorini di agenti di cambio.........................L.   100
    5) rappresentanti di istituti di credito nel recinto
       delle banche e banchieri .............................L. 1.500
    6) impiegati di banca....................................L.   600
    7) banchieri, commissionari, cambiavalute, remissier.....L. 1.050
    8) fattorini in divisa ..................................L.   300
    9) osservatori di istituti di credito autorizzati
       a termini del R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815,
       ad accedere nel recinto delle grida...................L. 3.000