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REGIO DECRETO LEGISLATIVO 20 maggio 1946, n. 394

Proroga del termine di cui all'art. 5, secondo comma, del R. decreto-legge 25 marzo 1943, n. 315, per la unificazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria e nell'agricoltura.

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Testo in vigore dal: 5-6-1946
                             UMBERTO II 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262; 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.
58; 
  Visto il R.  decreto-legge  25  marzo  1943,  n.  315,  concernente
l'unificazione dell'assicurazione obbligatoria contro  gli  infortuni
sul lavoro nell'industria e nell'agricoltura; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza  sociale,
di concerto coni i Ministri per il tesoro, per la grazia e giustizia,
per l'industria e commercio' e per l'agricoltura e foreste; 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il  termine  previsto  dal  secondo  comma  dell'art.  5   del   R.
decreto-legge 25 marzo 1943, n. 315, e' prorogato  fino  a  sei  mesi
dalla data del 1° giugno 1946 entro  la  quale  il  Ministro  per  il
lavoro e la previdenza sociale, d'intesa col Ministro per il  tesoro,
dovra' provvedere ed emanare le norme relative all'inquadramento  del
personale delle soppresse Casse mutue infortuni agricoli e della loro
Federazione.