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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946, n. 393

Rivendicazione dei beni confiscati, sequestrati o comunque tolti ai perseguitati per motivi razziali sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale.

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Testo in vigore dal: 19-6-1946
                          UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto   il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  5 ottobre  1944,
n. 249;
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto   il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  10 agosto  1945,
n. 506;
  Udito il parere della Consulta Nazionale;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, Primo
Ministro  Segretario  di  Stato,  di  concerto  con i Ministri per la
grazia e giustizia, per le finanze e per il tesoro;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  I proprietari di beni oggetto di confische, sequestri od altri atti
di  disposizione  adottati sotto l'impero del sedicente governo della
repubblica sociale, in danno di persone gia' dichiarate o considerate
di  razza ebraica e i loro eredi o aventi causa possono rivendicare i
loro  beni  da  chiunque  li  possiede  o  detiene,  salvi  i diritti
acquistati dai terzi nei casi in cui la legge ammette la legittimita'
dell'acquisto per effetto del possesso di buona fede.
  Nella  ipotesi  prevista  nell'art. 48  del Codice civile, anche su
richiesta della Comunita' israelitica competente per territorio, puo'
essere  nominato  un  curatore  speciale  per  esercitare l'azione di
rivendicazione  ai  sensi  del  comma  precedente  e  le altre azioni
previste  dal  presente  decreto, o per ricevere in consegna beni che
vengano volontariamente restituiti dai detentori e per amministrare i
beni rivendicati o restituiti.