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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 338

Provvedimenti per le ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna concesse all'industria privata danneggiata da circostanze dipendenti dallo Stato di guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 9-6-1946
al: 15-12-2009
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                          UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  i trasporti, di concerto con i
Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  Gli  agenti  di  ruolo  di ferrovie, tramvie e linee di navigazione
interna, esercitate in regime di concessione, sulle quali, a giudizio
del    Ministero    dei   trasporti   (Ispettorato   generale   della
motorizzazione  civile  e dei trasporti in concessione) si prevede il
ripristino  del servizio, possono, a loro richiesta, essere collocati
in  una  speciale  posizione di aspettativa, durante la quale ad essi
non compete alcun assegno.
  Il   periodio  dell'aspettativa,  per  il  quale  non  sono  dovuti
contributi  di  previdenza  e delle altre assicurazioni obbligatorie,
non e' computabile agli effetti della anzianita' di carriera.
  Gli  agenti  che,  in  seguito  alla  riattivazione  dell'esercizio
riassumano  servizio,  potranno  esservi  mantenuti  oltre  i normali
limiti  per  il  collocamento  in quiescenza, per un periodo di tempo
pari  alla  aspettativa  suindicata,  qualora  ancora in possesso dei
prescritti requisiti di idoneita' fisica.