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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 236

Norme per l'esecuzione dei programmi di assistenza e riabilitazione concordati tra il Governo italiano e l'U.N.R.R.A.

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Testo in vigore dal: 22-5-1946
                          UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 marzo 1945, n. 79;
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 5;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1946,
n. 21;
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, Primo
Ministro  Segretario  di  Stato,  di  concerto con il Ministro per il
tesoro;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  I  programmi  di  assistenza  e  di  riabilitazione,  che  verranno
concordati   tra   il  Governo  italiano  e  l'U.N.R.R.A.,  ai  sensi
dell'annesso  III,  sezione  2°,  capoverso  III,  dell'Accordo dell'
8 marzo  1945,  approvato  con il decreto legislativo Luogotenenziale
19 marzo  1945,  n. 79  e  dell'art. 5  lettera  C  dell'Accordo  del
19 gennaio  1946,  approvato  con decreto legislativo Luogotenenziale
1° febbraio   1946,  n. 21,  sono  attuati,  in  via  normale,  dalle
Amministrazioni  interessate  in ragione delle rispettive competenze.
Le  Amministrazioni  predette,  per assicurare la piena realizzazione
dei  programmi  medesimi,  agiranno  d'intesa  con la Delegazione del
Governo  italiano  per i rapporti con I'.U.N.R.R.A. e con la Missione
italiana dell'.U.N.R.R.A.
  Qualora  la  natura e le finalita' dei programmi previsti nel comma
precedente  lo consiglino, i presidenti della Delegazione del Governo
italiano e della Missione italiana dell' U.N.R.R.A., anche in ragione
di  una  piu' facile esecuzione di essi, potranno disporre che questa
sia direttamente attuata dalla Delegazione o dalla Missione.