stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 gennaio 1946, n. 19

Integrazioni al decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 716, riguardante la facoltà di disporre eccezionalmente, nell'interesse del servizio, il collocamento a riposo dei dipendenti civili e militari dello Stato, anche se inamovibili, appartenenti ai primi cinque gradi della classificazione del personale statale e dei gradi corrispondenti delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  16-2-1946 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità Noi delegata;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1



Avverso il decreto Luogotenenziale di collocamento a riposo, adottato ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 716, l'interessato può proporre opposizione.
L'opposizione è presentata al Ministero dal quale l'impiegato collocato a riposo dipendeva, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Per i provvedimenti comunicati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto il termine decorre dalla data medesima.
L'opposizione è decisa con decreto Luogotenenziale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e avverso tale decreto non è ammesso alcun gravame né in via amministrativa né in via giurisdizionale.