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DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 gennaio 1946, n. 12

Attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/11/2019)
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Testo in vigore dal: 7-2-1946
al: 5-8-1955
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                          UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto  il  decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 809, con il
quale e' istituito il Ministero del commercio con l'estero;
  Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, Primo
Ministro Segretario di Stato;
  Abbiamo decretato e decretiamo:

                               Art. 1.

  Il   Ministero   del  commercio  con  l'estero  esercita  tutte  le
attribuzioni  inerenti  ai  rapporti  commerciali  con  l'estero, sia
rispetto  ai  privati  che  alle  pubbliche amministrazioni, salve le
attribuzioni del Ministero degli affari esteri. A tale scopo esso, di
concerto con gli altri dicasteri interessati, provvede:
    a)   al   coordinamento  ed  alla  esecuzione  dei  programmi  di
importazione  e  di  esportazione  e alla disciplina delle operazioni
relative;
    b)   alla   trattazione   delle   convenzioni   e  degli  accordi
internazionali  che abbiano per oggetto scambi di merci ed i relativi
servizi ed i pagamenti che ne conseguono;
    c)   alla   disciplina  dei  movimenti  valutari  concernenti  le
importazioni e le esportazioni di merci e alla distribuzione, ai fini
del  pagamento delle importazioni, dei mezzi valutari sia provenienti
dalle   esportazioni   sia  da  altre  disponibilita'  assegnate  dal
Ministero del tesoro;
    d)  all'esame  e  approvazione  di  operazioni  di  finanziamento
relative a scambi di merci con l'estero;
    e) alle definizioni ed all'esecuzione di qualsiasi altra forma di
intesa o accordo riflettenti l'approvvigionamento del Paese;
    f)  alla  trattazione  dei  problemi  concernenti il commercio di
deposito, di transito ed ogni altra forma di attivita' intermediaria.