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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 novembre 1945, n. 722

Provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali. (045U0722)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/04/1988)
Testo in vigore dal: 30-11-1945
                          UMBERTO DI SAVOIA 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
  Vista la legge 20 aprile 1939, n. 591, e successive modificazioni; 
  Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n.  18/B,  e  successive
modificazioni; 
  Visti il decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre  1944,  n.
328, e il decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n.  116,
concernenti miglioramenti economici a favore del personale statale  e
dei dipendenti dagli Enti pubblici locali e parastatali; 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1915,  n.
58; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  Primo
Ministro Segretario di Stato e del Ministro per il tesoro; 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le misure delle competenze attualmente  in  vigore  dei  dipendenti
dalle  Amministrazioni  statali,  comprese  quelle  con   ordinamento
autonomo, a titolo: 
  di stipendio del personale di ruolo  dei  gruppi  A,  B,  C  e  del
personale    subalterno     dell'ordinamento     gerarchico     delle
Amministrazioni dello Stato, del personale ferroviario di ruolo,  dei
marescialli e sottufficiali di grado corrispondente; 
  di paga dei sergenti maggiori e sergenti del Regio esercito e gradi
corrispondenti della Regia marina e della Regia  aeronautica  nonche'
dei sottufficiali, graduati e militi  dei  carabinieri  Reali  e  dei
Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato; 
  di  retribuzione  degli  incaricati  stabili  addetti  ai  pubblici
servizi statali; 
  di paga degli operai permanenti; 
  di retribuzione, o paga, o salario,  od  altra  analoga  competenza
comunque  denominata  del  personale  non  di  ruolo  eccetto  quello
previsto  dal  successivo  art.  13  sono  aumentate  come   appresso
indicato: 
  del 130 per cento le prime diecimila lire annue lorde; 
  del 120 per cento la quota eccedente le  L.  10.000  fino  alle  L.
20.000 annue lorde; 
  del 100 per cento la quota eccedente le  L.  20.000  fino  alle  L.
30.000 annue lorde; 
  dell'80 per cento la quota eccedente le  L.  30.000  fino  alle  L.
60.000 annue lorde; 
  del 60 per cento la quota eccedente le L. 60.000 annue lorde. 
 
  Sull'importo    lordo    di    ciascun    emolumento     risultante
dall'applicazione dei precedenti comma si opera l'arrotondamento come
segue: 
  a) sugli stipendi, o retribuzioni, o  paghe,  le  cui  misure  sono
stabilite ad anno,  le  frazioni  inferiori  a  lire  cinquecento  si
arrotondano, per eccesso, a cinquecento; 
  b) sugli stipendi, o retribuzioni, o  paghe,  le  cui  misure  sono
stabilite  a  mese,  le  frazioni  inferiori  a  lire  cinquanta   si
arrotondano, per eccesso, a cinquanta; 
  c) sugli stipendi, o retribuzioni, o  paghe,  le  cui  misure  sono
stabilite  a  giornata,  le  frazioni  inferiori  a   una   lira   si
arrotondano, per eccesso, a una lira; 
  d) sulle retribuzioni, o paghe, le cui  misure  sono  stabilite  ad
ora, le frazioni inferiori a  centesimi  dieci  si  arrotondano,  per
eccesso, a dieci centesimi. 
 
  Le suddette percentuali di aumento si applicano anche  alle  misure
degli  stipendi  di  cui  all'art.  1,  primo  comma,   del   decreto
legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 376.