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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 523

Provvedimenti a favore dei lavoratori dell'Alta Italia. (045U0523)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/09/1945 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 14-9-1945
al: 15-12-2009
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                          UMBERTO DI SAVOIA 
 
                        Principe di Piemonte 
 
                   Luogotenente Generale del Regno 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; 
 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.
58; 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza  sociale,
di concerto coi Ministri per il tesoro, per l'industria e commercio e
per la grazia e giustizia; 
 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Alle imprese industriali cui si  applica  il  presente  decreto  ai
sensi dell'art. 17, e'  fatto  divieto  di  licenziare  i  lavoratori
dipendenti fino al 30 settembre 1945. 
 
  Tale divieto non si applica: 
 
  a) ai lavoratori che, senza grave giustificato motivo, rifiutino di
accettare altra occupazione che sia loro offerta presso altro  datore
di lavoro; 
 
  b) nei casi in  cui  per  disposizione  di  legge  o  di  contratto
collettivo e' consentita la risoluzione del rapporto  di  lavoro  per
fatto del lavorat•re. 
 
  Le controversie che possono insorgere per effetto dei provvedimenti
previsti  dal  precedente  comma,  ove  non  siano   conciliate   con
l'intervento  della  Commissione  interna,   sono   decise   in   via
provvisoria con provvedimento esecutivo  del  competente  Ispettorato
del lavor•, salvo l'azione giudiziaria.