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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 luglio 1945, n. 429

Impianti di cimiteri destinati alla inumazione dei militari delle FF. AA. delle Nazioni Unite, caduti in territorio italiano durante l'attuale guerra. (045U0429)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 24-8-1945
al: 8-10-2010
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                          UMBERTO DI SAVOIA 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale  23  giugno  1918,  n.  896,
recante disposizioni per l'acquisto di  aree  cimiteriali  occorrenti
per  inumazione  dei  militari  degli  eserciti  alleati  caduti   in
territorio italiano; 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944,.n. 151; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.
58; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  Primo
Ministro Segretario di Stato e Ministro per  l'interno,  di  concerto
con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per la guerra e  per  i
lavori pubblici; 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Per l'impianto di cimiteri destinati alla inumazione  dei  militari
delle Forze Armate delle Nazioni Unite, caduti in territorio italiano
durante l'attuale guerra, si applicano le disposizioni degli articoli
1, 2 - comma primo - 3, 4 e 5 del  decreto-legge  Luogotenenziale  23
giugno 1918, n. 896. 
 
  La sistemazione e la manutenzione dei predetti  cimiteri,  comprese
le piantagioni, l'erezione  di  monumenti,  la  vigilanza  sanitaria,
l'ordine e la chiusura dei cimiteri stessi,  nonche'  la  nomina  dei
custodi, possono essere  affidati  alle  Amministrazioni  comunali  o
anche ad Enti, regolarmente costituiti, che ne facciano richiesta. Le
condizioni relative sono convenute fra  il  Comune  o  l'Ente  ed  il
Ministero dei lavori pubblici. 
 
  Per la parte non regolata dalle disposizioni richiamate  nel  comma
primo del presente articolo, sono osservate le disposizioni  relative
ai cimiteri comuni, stabilite dalla legge sanitaria e del regolamento
di polizia mortuaria approvato con R. decreto 21  dicembre  1942,  n.
1880.