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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 giugno 1945, n. 332

Norme complementari e di attuazione del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 415, sulla requisizione in uso e assegnazione in locazione di alloggi, nel Comuni per i quali sia nominato il commissario governativo per gli alloggi. (045U0332)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 4-7-1945
al: 15-12-2009
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                          UMBERTO DI SAVOIA 
 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28  dicembre  1944  n.
415, concernente la nomina e le attribuzioni dei commissari  per  gli
alloggi; 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.
58; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  Primo
Ministro Segretario di Stato e Ministro per  l'interno,  di  concerto
con i Ministri per la grazia e giustizia, per le  finanze  e  per  il
tesoro; 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le assegnazioni in  locazione  degli  alloggi,  disposte  ai  sensi
dell'art. 2 del  decreto  legislativo  Luogoteneneziale  28  dicembre
1944, n. 415, sono soggette alla imposta di registro prevista per  le
locazioni di immobili. A tal fine l'assegnatario deve farne  denuncia
nei modi e nei termini stabiliti dal R. decreto 30 dicembre 1923,  n.
3269. 
 
  La sopratassa  per  la  tardata  o  omessa  denuncia  e'  a  carico
dell'assegnatario.