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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 234

Disposizioni penali di carattere straordinario. (045U0234)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 25-5-1945
al: 11-9-1946
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                          UMBERTO DI SAVOIA 
 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
  Visto l'art. 4 del decreto legislativo  Luogotenenziale  25  giugno
1944, n. 151; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.
58; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  Primo
Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri; 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  In caso di rapina commessa con  armi  da  piu'  persone  riunite  e
profittando di circostanze di tempo, di luogo o di  persona  tali  da
ostacolare la pubblica o privata difesa  si  applica  la  pena  della
reclusione  non  inferiore  a  venti  anni  e  nei  casi  piu'  gravi
l'ergastolo o la morte. 
 
  Le stesse pene si applicano nel caso di rapina commessa con armi da
piu' persone riunite al fine di sottrarre da mezzi di  trasporto,  da
magazzini o da luoghi di deposito beni destinati al pubblico  consumo
o comunque all'efficienza economica o militare dello Stato.