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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 13 marzo 1945, n. 116

Miglioramenti economici a favore dei dipendenti delle Amministrazioni statali, degli Enti locali ed in genere degli Enti di diritto pubblico nonchè a favore dei pensionati statali. (045U0116)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  11-4-1945 al: 15-12-2009
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UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 20 aprile 1939, n. 591, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328, concernente miglioramenti economici a favore del personale statale e dei dipendenti dagli Enti pubblici locali e parastatali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1



Le competenze dei dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, a titolo:

di stipendio;

di paga dei sergenti maggiori e sergenti del Regio esercito e gradi corrispondenti delle altre Forze armate nonché dei sottufficiali, graduati e militi dei carabinieri Reali e degli altri Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato:

di retribuzione degli incaricati stabili addetti ai pubblici servizi statali;

di paga degli operai permanenti;

di retribuzione, o paga, o salario, od altra analoga competenza comunque denominata, del personale non di ruolo:

sono elevate all'importo risultante dall'aumento del 50 per cento sulla misura derivante dall'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944. n. 328.

Nei riguardi dei ricevitori postelegrafonici, dei ricevitori del lotto, degli assuntori ferroviari, ed, in genere, dei dipendenti statali retribuiti ad aggio od in base a coefficienti riferiti alla entità e durata delle prestazioni, l'aumento del 50 per cento va applicato sulla quota della retribuzione od aggio considerata come corrispettivo della loro opera personale, ma non può eccedere L. 9000 annue lorde.

I dipendenti statali retribuiti come al precedente comma secondo, che si avvalgono dell'opera di personale dipendente, corrisponderanno a detto personale, salvo rimborso da parte dell'Amministrazione competente, l'aumento del 50 per cento della retribuzione del personale medesimo.