stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1 febbraio 1945, n. 36

Revoca dei provvedimenti e delle misure adottate in materia di beni appartenenti agli Stati delle Nazioni Unite, nonchè alle persone fisiche e giuridiche, aventi la nazionalità degli Stati stessi. (045U0036)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/02/1945 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
nascondi
Testo in vigore dal: 28-2-1945
                          UMBERTO DI SAVOIA 
 
                        Principe di Piemonte 
 
                   Luogotenente Generale del Regno 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Visto il testo della legge di guerra, approvato con  R.  decreto  8
luglio 1938, n. 1415; 
 
  Visto  il  R.  decreto  10  giugno  1940,   n.   566,   riguardante
l'applicazione della legge di guerra nei territori dello Stato; 
 
  Vista la legge 16 dicembre 1940, n.  1902,  recante  variazioni  ed
aggiunte al testo della legge di guerra approvato con il R. decreto 8
luglio 1938, n. 1415; 
 
  Vista la legge 19 dicembre 1940, n. 1994, recante nuove norme circa
il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone
di nazionalita' nemica; 
 
  Visto il  R.  decreto  10  marzo  1941,  n.  618,  che  approva  il
regolamento relativo al trattamento dei beni  nemici  nel  territorio
dello Stato; 
 
  Visti i Regi decreti-legge 17 giugno 1941, enne. 494, e  23  giugno
1941, n. 608, convertiti nella legge 9 febbraio 1942, n. 379, recanti
disposizioni sui beni esistenti in Italia ed appartenenti  a  persone
aventi la nazionalita' degli Stati Uniti d'America; 
 
  Visto  il  R.  decreto  10  luglio  1941,  n.  619,  recante  norme
integrative di quelle emanate con  i  Regi  decreti-legge  17  giugno
1941, n. 494, e 23 giugno 1941, n. 608; 
 
  Visto il R. decreto-legge  27  dicembre  1941,  n.  1624,  relativo
all'applicazione delle norme sul trattamento dei beni appartenenti ai
cittadini degli Stati Uniti  d'America,  convertito  nella  legge  1°
maggio 1942, numero 761; 
 
  Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 17 luglio 1942,  n.  1100,  recante  nuove
norme sulle aziende appartenenti a persone di nazionalita' nemica; 
 
  Visto il decreto presidenziale 12 agosto 1942, relativo alle azioni
appartenenti ai cittadini degli Stati Uniti d'America; 
 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, M.
151; 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  Primo
Ministro Segretario di Stato, di concerto  con  i  Ministri  per  gli
affari esteri, per la  grazia  e  giustizia,  per  il  tesoro  e  per
l'industria, il commercio e il lavoro; 
 
  Abbiamo sanzionato e prolunghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono revocati i provvedimenti e le misure adottati in virtu'  della
legge di guerra approvata con R. decreto 8 luglio 1938,  n.  1415,  e
successive modificazioni ed  aggiunte,  e  delle  altre  disposizioni
legislative sopraindicate, in materia di beni appartenenti agli Stati
facenti parte delle Nazioni Unite, nonche'  alle  persone  fisiche  e
giuridiche, aventi le nazionalita' degli Stati stessi. 
 
  Con successivi decreti del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro,  da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno, saranno stabilite  le
date e, se necessario, le modalita' per l'applicazione  del  presente
decreto nei confronti delle Nazioni Unite. 
 
  A seguito dell'emanazione dei seguenti decreti previsti  nel  comma
precedente, sara' eseguita, a cura dell'intendente  di  finanza,  con
esenzione da tassa o altra spesa, la cancellazione delle trascrizioni
effettuate a norma del secondo comma dell'art.  298  della  legge  di
guerra e del  secondo  comma  dell'art.  9  del  R.  decreto-legge  4
febbraio 1942, n. 11, convertito nella legge 17 luglio 1942, n. 1100. 
 
  Parimenti  a  cura  dell'intendente  di  finanza,  la  revoca   dei
provvedimenti di sindacato, di  sequestro  e  di  liquidazione  delle
aziende sara' annotata, senza spesa, sulle copie di  essi  depositate
presso le cancellerie dei tribunali a norma del primo comma dell'art.
9 del  citato  R.  decreto-legge  4  febbraio  1942,  n.  11,e  sara'
provveduto, con esenzione da ogni tassa o spesa,  alla  cancellazione
delle trascrizioni previste dal secondo comma dell'articolo stesso.