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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1944, n. 366

Provvedimenti concernenti il ricovero delle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche. (044U0366)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/12/1944 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  12-12-1944 al: 15-12-2009
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UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata ;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25. giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanane norme giuridiche;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per il tesoro, per la grazia e giustizia e per le finanze; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :

Art. 1



Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla riparazione dei fabbricati privati danneggiati dalla guerra per il ricovero delle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche.

I lavori per l'esecuzione delle riparazioni sono considerati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge:

È fatto divieto di disporre dei materiali, impianti ed avanzi esistenti in aree pubbliche o in aree di fabbricati privati distrutti o danneggiati, salvo il caso in cui il proprietario dei fabbricati non intenda provvedere all'esecuzione dei lavori di ricostruzione o di riparazione entro il termine che sarà prescritto dall'Amministrazione dei lavori pubblici.