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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 351

Provvedimenti a favore degli esattori delle imposte per le maggiori spese di riscossione. (044U0351)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/12/1944 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  7-12-1944 al: 15-12-2009
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UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata ;
Visto il testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato col R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, e le successive modifiche;
Visto il R. decreto-legge 31. gennaio 1944, n. 41, concernente norme per la reintegrazione a favore degli esattori delle imposte, delle maggiori spese di riscossione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla,

proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro pel tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1



Gli esattori delle imposte dirette che con la misura dell'aggio spettante sulla riscossione dell'anno 1944, non abbiano percepito, in detto anno, un aggio complessivo pari al 175 per cento di quello corrispondente ai carichi dei ruoli dell'anno 1943, hanno diritto di ottenerne la differenza dallo Stato.