stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 317

Proroga delle convenzioni stipulate fra lo Stato e il Consorzio industrie fiammiferi. (044U0317)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/12/1944 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal: 8-12-1944
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                          UMBERTO DI SAVOIA 
 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Visto il R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560; 
 
  Visto il R. decreto-legge 26  febbraio  1930,  n.  105,  convertito
nella legge 1° maggio 1930, n. 611; 
 
  Visto il R. decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, convertito  nella
legge 7 aprile 1932, n. 356; 
 
  Vista la legge 28 settembre 1940, n. 1402; 
 
  Visto il R. decreto-legge 20 ottobre 1943, 11, 2-B; 
 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Ministro per le finanze; 
 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le convenzioni fra il Consorzio industrie  fiammiferi  e  lo  Stato
contemplate dall'art, 1 della  legge  28  settembre  1940,  n.  1402,
continueranno ad avere efficacia dal 1°  giugno  1944  al  31  maggio
1946, sotto l'osservanza delle norme di cui agli articoli seguenti.