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DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 263

Estensione dell'efficacia del R. decreto 5 aprile 1944. n. 96, recante amnistia e indulto per reati comuni, militari ed annonari. (044U0263)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/10/1944 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 29-10-1944
                          UMBERTO DI SAVOIA 
 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Visto l'art. 8 dello Statuto del Regno; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato  per  la  grazia  e
giustizia, di concerto con il Presidnte de1 Consiglio dei Ministri  e
con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per la  guerra,  per  la
marina e per l'aeronautica ; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'amnistia e l'indulto concessi con R. decreto 5  aprile  1944,  n.
96, si applicano anche ai reati commessi, durante  il  periodo  della
Amministrazione Militare  Alleata  nei  territori  alla  stessa  gia'
sottoposti, anteriormente al 5 aprile 1944. 
 
  Resta  ferma  l'esclusione  contenuta  nell'art.  7   dell'indicato
decreto 5 aprile 1944, n. 90, per i reati  commessi  in  danno  delle
Forze alleate e degli appartenenti a dette  Forze  ovvero  giudicati,
dai Tribunali militari alleati o in corso  di  giudizio  presso  tali
Tribunali.