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REGIO DECRETO 3 gennaio 1944, n. 16

Aumento del prezzo di vendita del sale commestibile. (044U0016)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/02/1944 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 13-2-1944
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 19 della legge 17 luglio 1942, n. 907,  sul  monopolio
dei sali e dei tabacchi; 
 
  Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di variare i  prezzi  di
vendita al pubblico dei sali commestibili per adattarli al  costo  di
produzione ed a quello del trasporto; 
 
  Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B; 
 
  Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le Finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
  A decorrere dal 15 gennaio 1944 il prezzo di  vendita  al  pubblico
dei seguenti tipi di sali commestibili e' stabilito come segue: 
 
  Sale comune da L. 150 a L 500 al quintale 
 
  Sale scelto da L. 300 a L. 600 al » 
 
  Sale macinato da L. 350 a L. 800 al » 
 
  Sale raffinato da L. 600 a L. 1000 al » 
 
  Sale niveo da L. 700 a L. 1500 al »