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REGIO DECRETO-LEGGE 27 agosto 1943, n. 743

Norme per gli acquisti di derrate alimentari ai sensi dell'art. 1, lettera b), del R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716. (043U0743)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/09/1943 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  6-9-1943 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, d'intesa con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per gli scambi e le valute; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Per gli acquisti di cui alla lettera b) dell'art. 1 del R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716, concernente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra e per l'ordinamento dei relativi servizi, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1941, n. 385, è data facoltà al Ministro per l'agricoltura e per le foreste di provvedere, in casi eccezionali, d'intesa con i Ministri per le finanze e per gli scambi e le valute, anche in deroga alle norme vigenti in quanto non riguardino il visto del capo ragioniere attestante l'impegno della spesa sul capitolo del bilancio, il controllo di legittimità della Corte dei conti e non riguardino, infine, i pagamenti all'estero che devono continuare ad essere eseguiti per il tramite della Direzione generale del tesoro, Portafoglio dello Stato.