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REGIO DECRETO-LEGGE 27 agosto 1943, n. 743

Norme per gli acquisti di derrate alimentari ai sensi dell'art. 1, lettera b), del R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716. (043U0743)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/09/1943 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 6-9-1943
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto l'art. 18, comma 1°, della legge 19 gennaio 1939, n. 129; 
  Ritenuto lo stato di necessita' derivante da causa di guerra; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'agricoltura e per le foreste, d'intesa con i Ministri Segretari  di
Stato per le finanze e per gli scambi e le valute; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Per gli acquisti  di  cui  alla  lettera  b)  dell'art.  1  del  R.
decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716, concernente disposizioni per
la disciplina degli approvvigionamenti,  della  distribuzione  e  dei
consumi  dei  generi  alimentari  in  periodo   di   guerra   e   per
l'ordinamento dei  relativi  servizi,  convertito  con  modificazioni
nella legge 24 aprile 1941, n. 385, e' data facolta' al Ministro  per
l'agricoltura e per le foreste di provvedere,  in  casi  eccezionali,
d'intesa con i Ministri per le finanze e per gli scambi e le  valute,
anche in deroga alle norme vigenti in quanto non riguardino il  visto
del capo ragioniere attestante l'impegno della spesa sul capitolo del
bilancio, il controllo di legittimita' della Corte dei  conti  e  non
riguardino, infine, i pagamenti all'estero che devono  continuare  ad
essere eseguiti per il tramite della Direzione generale  del  tesoro,
Portafoglio dello Stato.