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REGIO DECRETO 24 maggio 1943, n. 604

Modificazione dell'art. 334 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale delle Stato. (043U0604)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/07/1943
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  27-7-1943

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto il R. decreto 23 maggio 1924-II, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
Visto il R. decreto 9 dicembre 1935-XIV, n. 2211, che arreca modificazioni agli articoli 333 e 334 del regolamento sopracitato;
Visto il R. decreto 16 maggio 1940-XVIII, n. 612, recante modificazioni all'art. 334 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentita la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico



Il primo comma dell'art. 334 del regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1924-II, n. 827, modificato col R. decreto 9 dicembre 1935-XIV, n. 2211, e col R. decreto 16 maggio 1940-XVIII, n. 612, è sostituito dai seguenti:

«Gli enti militari rendono i conti delle somme ricevute dagli uffici di contabilità e di revisione di corpo d'armata, ai sensi dell'art. 326, non più tardi del giorno 30 del mese successivo al trimestre.

Tale termine è portato al giorno quarantesimo successivo al trimestre per le legioni dei Reali carabinieri, per i depositi settoriali di guardia alla frontiera e per i depositi dei reggimenti e dei gruppi autonomi di artiglieria guardia alla frontiera, al giorno settantacinquesimo per gli Enti militari di stanza nella Libia e nelle Isole italiane dell'Egeo ed al giorno novantesimo per gli Enti militari di stanza nell'Africa Orientale Italiana».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - ACERBO

Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1943-XXI
Atti del Governo, registro n. 459, foglio 22. - MANCINI