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LEGGE 17 giugno 1943, n. 538

Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943-XXI al 30 giugno 1944-XXII. (043U0538)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/07/1943 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 15-7-1943
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il Governo del Re e' autorizzato  ad  accertare  ed  a  riscuotere,
secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie,  ed
a fare affluire, nelle Casse dello Stato,  le  somme  ed  i  proventi
dovuti per l'esercizio finanziario  dal  1°  luglio  1943-XXI  al  30
giugno 1944-XXII, giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso
alla presente legge (tabella A). 
 
  E' altresi', autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle  imposte
dirette per l'esercizio medesimo.