stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 13 maggio 1943, n. 509

Modificazioni all'Ordinamento forense. (043U0509)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/06/1943.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  30-6-1943 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il Regio decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore;
Visto il R. decreto 22 gennaio 1934-XII, n. 37, contenente norme integrative e d'attuazione del R. decreto-legge 27 novembre 1933-XII, citato;
Visto la legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 254, che reca modificazioni all'Ordinamento forense;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, sull'istituzione della Camera dei Fasci e delle corporazioni;
Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per le finanze e con il Ministro per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Gli esami di procuratore possono aver luogo anche in località diversa dalla sede della Corte d'appello.

Il Ministro per la grazia e giustizia, qualora stabilisca, ai sensi dell'art. 1, n. 4, della legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 254, contenente modificazioni all'Ordinamento forense, che gli esami di procuratore debbano svolgersi presso il Ministero di grazia e giustizia, può disporre tuttavia che le prove scritte abbiano luogo per una o più Corti d'appello in sedi da determinarsi con suo decreto.

Durante lo stato di guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione di esso, non si applicano agli esami di procuratore le disposizioni dell'art. 19 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'Ordinamento forense concernenti i termini per i pareri delle organizzazioni sindacali è quelli relativi all'emanazione del decreto che fissa gli esami.