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REGIO DECRETO-LEGGE 3 maggio 1943, n. 456

Deroga all'art. 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per il pagamento delle indennità di risarcimento dei danni di guerra. (043U0456)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/06/1943.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  14-6-1943 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Vista la legge 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1543, sul risarcimento dei danni di guerra;
Visto il R. decreto 16 dicembre 1940-XIX, n. 1957, contenente le norme integrative e regolamentari per l'attuazione della legge 26 ottobre 1940 XVIII, n. 1543;
Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Per i pagamenti delle indennità per risarcimento dei danni di guerra e degli acconti ed anticipazioni sulle stesse ai sensi della legge 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1543, e del R. decreto 16 dicembre 1940-XIX, n. 1957, possono essere emessi ordini di accreditamento indipendentemente dal limite di somma di cui al penultimo comma dell'art. 56 della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Acerbo

Visto, il Guardasigilli De Marsico

Registralo alla Corte dei conti addì 11 giugno 1943-XXI

Atti dei Governo, registro 458, foglio 48. - Mancini