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LEGGE 24 maggio 1943, n. 420

Modificazioni al R. decreto-legge 19 ottobre 1938-XVI, n. 1933, sul lotto pubblico. (043U0420)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/06/1943 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  23-6-1943

Art. 1



L'art. 6 del R. decreto-legge 19 ottobre 1938-XVI, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939 XVII, n. 973, è sostituito dal seguente:

« Le poste delle giuocate di estratto determinato sopra ciascuno dei 90 numeri per ciascuna sortita non possono oltrepassare nel loro insieme la somma di L. 200.000 per tutto il Regno.

« Il massimo della posta che può essere accettata per ogni numero deve corrispondere al quintuplo della somma predetta.

«Il riparto di detta somma fra le Intendenze di finanza sarà stabilito con decreto del Ministro per le finanze, quello fra le ricevitorie della provincia dall'Intendente di finanza nei modi indicati dal regolamento.

«Le vincite che si siano verificate sulla sorte di estratto per poste accettate in eccedenza al limite suindicato sono proporzionalmente ridotte a quelle corrispondenti alla massima posta complessiva accettabile nella provincia sul numero vincente».