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REGIO DECRETO 29 marzo 1943, n. 403

Modificazioni al Regio decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1302, sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile della Regia aereonautica. (043U0403)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/06/1943 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  16-6-1943

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di dio e per volontà della nazione
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto-legge 20 luglio 1943-XII n. 1302, che approva le norme sulla indennità da corrispondere al personale militare e civile della Regia aereonautica, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 808, e successivamente modificato con legge 3 giugno 1940 XIX, n. 720, e col R. decreto 1° maggio 1941-XIX n. 458;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Vista la legge 4 settembre 1940 XVIII, n. 1547;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro dell'aereonautica, d'intesa col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'art. 9 delle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile della Regia aeronautica, approvate col R. decreto-legge 20 luglio 1934 XII, numero 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 808, è sostituito dal seguente:

«Agli ufficiali del Corpo del Genio aeronautico, ruolo ingegneri, agli ufficiali del Corpo Sanitario aeronautico ed agli ufficiali medici del Regio esercito, della Regia marina e della Croce Rossa Italiana, in servizio nella Regia aeronautica, spetta l'indennità di volo nella misura, di lire cinquecento mensili.

«Tale indennità è cumulabile con qualsiasi altra indennità, eccetto, che con quelle previste dall'art. 4 per il personale ammesso ai corsi di pilotaggio ed ai corsi della Regia marina e della Croce Rossa Italiana, in servizio nella Regia aeronautica e dall'art. 12 per il personale civile e militare che compia voli nell'interesse del servizio. «La suddetta indennità, è conservata nei casi di inidoneità al volo per infermità e nei limiti previsti dagli articoli 7 e 8; è sospesa nei casi di sospensione o riduzione degli assegni di cui all'art. 5, ed è ritenuta e versata all'Istituto Umberto Maddalena», per i figli degli aviatori, in Gorizia, nei casi di, punizioni disciplinari, contemplati nello stesso art. 5».