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LEGGE 5 aprile 1943, n. 346

Concessione di mutui di favore ai danneggiati di guerra nei territori dell'Africa italiana. (043U0346)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/06/1943 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-6-1943 al: 15-12-2009
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Art. 1



Per i danni verificatisi nei territori dell'Africa italiana, la Commissione centrale istituita ai sensi dell'art. 17 del R. decreto 14 giugno 1941-XIX, n. 964, nei casi in cui non sia in grado, per insufficiente documentazione, di procedere all'accertamento del danno e alla liquidazione della relativa indennità, emetterà parere circa l'opportunità di concedere al danneggiato, che ne faccia richiesta, un mutuo di favore, determinandone l'ammontare in relazione alle condizioni economiche dell'interessato ed in misura comunque non eccedente il 25 per cento del presunto danno risarcibile.

Alle riunioni della Commissione centrale in cui verranno esaminate domande per concessione di tali mutui, parteciperà con voto deliberativo un funzionario della Direzione generale del Tesoro, designato dal Ministro per le finanze;