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LEGGE 1 aprile 1943, n. 295

Indennità annua supplementare ai rettori delle Regie università e ai direttori dei Regi istituti dell'Ordine universitario. (043U0295)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/05/1943 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 20-5-1943
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quante segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  A decorrere dall'anno accademico 1942-43 e fino a  sei  mesi  dalla
cessazione dello stato di guerra, l'indennita' annua supplementare da
corrispondere ai rettori delle Regie universita' e ai  direttori  dei
Regi istituti universitari ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge  25
febbraio  1937-XV,  n.  439,  convertito  nella  legge  20   dicembre
1937-XVI, n. 2317, potra' variare da un minimo di  lire  8000  ad  un
massimo di lire 25.000. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare conio legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 1° aprile 1943-XXI 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                         MUSSOLINI - BIGGINI - ACERBO 
 
  Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO