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LEGGE 2 aprile 1943, n. 260

Disposizioni relative alle procure dei prigionieri di guerra e degli internati. (043U0260)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/05/1943 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  13-5-1943

Art. 1



Le procure in qualunque forma rilasciate da coloro che siano prigionieri del nemico o da questo internati hanno effetto nel territorio dello Stato, qualora presentino sufficienti elementi di autenticità.