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REGIO DECRETO-LEGGE 12 aprile 1943, n. 235

Provvedimenti tributari in materia di negoziazione di titoli azionari. (043U0235)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/04/1943.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  24-4-1943 al: 5-9-1943
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Vista la legge sulle imposte in surrogazione del bollo e del registro approvata col R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3280;
Visto il testo unico approvato col R. decreto 9 marzo 1942-XX, n. 357, concernente l'applicazione dell'imposta sul plusvalore e della sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari;
Visto il R. decreto-legge 24 agosto 1942-XX, n. 1004, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1943-XXI, n. 5, concernente facilitazioni in materia di imposta sul plusvalore e di sovrimposta di negoziazione;
Visto il R. decreto-legge 21 novembre 1942-XXI, n. 1316, concernente la disciplina del mercato dei titoli azionari;
Visto il Regio decreto-legge 4 dicembre 1942-XXI, n. 1398, concernente modificazioni al testo unico 9 marzo 1942-XX, n. 357;
Vista la legge 14 gennaio 1943-XXI, n. 2, che ha convertito in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 21 maggio l942-XX, n. 520, che autorizza l'emissione di buoni del Tesoro, serie speciale 3 per cento, da collocarsi in occasione della costituzione e degli alimenti di capitale delle società per azioni;
Visto il R. decreto-legge 29 marzo 1943-XXI, n. 129, concernente modificazioni in materia di sovrimposta negoziazione per i titoli azionari non quotati in borsa;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di misure tributarie;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per la grazia e giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

(Nuove aliquote).


La sovrimposta di negoziazione dovuta giusta le norme di cui al testo unico approvato col R. decreto 9 marzo 1942-XX, n. 357, per le cessioni di titoli azionari, compresi fra questi i diritti d'opzione e le cartelle od azioni di godimento, nonché le quote o carature di società, è stabilita nella misura seguente:

a) per tutti indistintamente i titoli azionari, siano o meno quotati in borsa, fatta eccezione per i titoli non quotati in borsa delle società immobiliari: del 3% del valore o prezzo dì cessione fino a concorrenza del valore nominale e del 20% del detto valore o prezzo, sul valore eccedente il nominale. Per i diritti d'opzione e le cartelle di godimento la sovrimposta è dovuta nella misura del 20 per cento del prezzo o valore pieno di cessione;

b) per i titoli, non quotati in borsa, di società immobiliari: del 20% sul valore o prezzo pieno di cessione.

La sovrimposta di negoziazione di cui sopra alle lettere a) e b) assorbe l'imposta sul plusvalore dei titoli azionari stabilita dal testo unico sopracitato.

Le disposizioni del R. decreto-legge 21 novembre 1942-XXI, n. 1316, concernenti la disciplina del mercato dei titoli azionari, fatta eccezione per quelle contenute nell'art. 7, sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

È data facoltà al Ministro per le finanze di provvedere con proprio decreto a variare le aliquote di sovrimposta di cui alle lettere a) e b). In caso di aumento le aliquote non potranno essere stabilite, col provvedimento ministeriale, in misura, rispettivamente, superiore al 10 per cento e al 50 per cento per quelle di cui alla lettera a) e al 60 per cento, per quella di cui alla lettera b).

Il decreto del Ministro sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.