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LEGGE 2 aprile 1943, n. 226

Norme sull'intervento dei testimoni negli atti notarili di autenticazione. (043U0226)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/04/1943 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/12/2005)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  16-12-2005
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Art. 1

((1. Nell'autenticazione delle sottoscrizioni delle scritture private è necessaria la presenza dei testimoni, qualora lo ritenga il notaio o una parte ne richieda la presenza. In tal caso il notaio deve farne espressa menzione nell'autenticazione))