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REGIO DECRETO-LEGGE 12 aprile 1943, n. 205

Provvedimenti in materia di imposte dirette. (043U0205)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/04/1943.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
Testo in vigore dal:  20-4-1943 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Visto il testo unico di leggi per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 16 ottobre 1924-II, n. 1618, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597;
Visto il R. decreto-legge 7 settembre 1935-XIII, n. 1627, convertito nella legge 13 gennaio 1936-XIV, 76, e successive modificazioni;
Vista la legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1231;
Vista la legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 803;
Visto il Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1713, convertito nella legge 18 aprile 1941-XIX, n. 278;
Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1942-XXI, n. 1418;
Ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere tributario;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per la grazia e giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



A decorrere dal 1° gennaio 1944-XXII e fino all'anno in cui sarà dichiarata la cessazione dello stato di guerra, la normale imposta sui terreni viene transitoriamente applicata con l'aliquota del cinque per cento.

A far tempo dall'anno seguente a quello della cessazione dello stato di guerra, tale aliquota viene gradualmente elevata nella misura di lire due per ognuno dei primi due anni e di lire una per il terzo, in modo da raggiungere la misura del dieci per cento stabilita con l'art. 1, primo comma, del R. decreto-legge 7 dicembre 1942-XXI, n. 1418.