stai visualizzando l'atto

LEGGE 25 marzo 1943, n. 193

Concessione di proroga delle agevolazioni fiscali per i contratti di mutuo stipulati da danneggiati dai terremoti del 1930 e 1933. (043U0193)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/04/1943
nascondi
vigente al 14/05/2026
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  30-4-1943

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I benefici fiscali di cui alle leggi 23 novembre 1939, n. 1839, 14 marzo 1941-XIX, n. 193, e 19 gennaio 1942-XX, n. 40, previsti per i contratti di mutuo stipulati tino al 31 dicembre 1942-XXI, dai proprietari dei fabbricati danneggiati o distrutti dai terremoti del 23 luglio 1930, 30 ottobre 1930-IX e 26 settembre 1933-XI, si applicano anche ai contratti stipulati fino ai 31 dicembre 1943.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - BENINI - ACERBO

Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO