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REGIO DECRETO-LEGGE 11 febbraio 1943, n. 105

Modificazioni alle disposizioni vigenti in ordine al pagamento dei tributi a mezzo di marche. (043U0105)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/04/1943
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 28 giugno 1943, n. 645 (in G.U. 22/07/1943, n.168).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  13-4-1943 al: 21-7-1943
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, numero 129;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3269, che approva il testo della legge del registro;
Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1657, convertito nella legge 25 gennaio 1937-XV, n. 108, che dispone il pagamento, a mezzo di marche, dell'imposta di registro per alcuni atti di locazione;
Vista la legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, concernente l'imposta generale sull'entrata;
Visto il R. decreto 9 marzo 1942-XX, n. 357, che approva il testo unico dell'imposta sul plusvalore e sulla sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari;
Ritenuta la necessità di urgenti norme di carattere tributario;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il pagamento dell'imposta generale sull'entrata, quando l'imposta dovuta per ogni entrata, escluse le entrate derivanti da vendite al minuto, supera L. 50, deve essere effettuato esclusivamente a mezzo del servizio dei conti correnti postali, giusta le norme di cui agli articoli 10 e 11 della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, e del regolamento relativo approvato con R. decreto 26 gennaio 1940-XVIII, n. 10.

Per le violazioni delle disposizioni contenute nel precedente comma si applicano le sanzioni previste dagli articoli 35 e 36 della citata legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762.