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LEGGE 7 gennaio 1943, n. 31

Proroga al 31 dicembre 1945-XXIV del termine stabilito per l'ultimazione delle opere relative a nuovi impianti idroelettrici in Sicilia ed in Sardegna. (043U0031)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/03/1943 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  4-3-1943 al: 15-12-2009
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il termine fissato per l'ultimazione delle opere nell'art. 2 della legge 23 gennaio 1941-XIX, n. 151, concernente integrazione di spesa per contributi statali nella costruzione di nuovi impianti idroelettrici in Sicilia ed in Sardegna, è prorogato ai 31 dicembre 1945-XXIV.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - GORLA - DI REVEL - PARESCHI - RICCI

Visto, il Guardasigilli: Grandi