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LEGGE 11 gennaio 1943, n. 28

Indennità da corrispondere ai militari di truppa dispensati dal rancio. (043U0028)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/02/1943 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 16-2-1943
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a  mezzo  delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Al militare il quale, trovandosi in servizio comandato altrove, non
possa partecipare al rancio, ne' presso il proprio corpo, ne'  presso
altri   corpi   o   reparti    per    constatata    difficolta'    di
somministrarglielo, e' dovuta una indennita' giornaliera di  L.  6,50
nette, costituita di L. 1,40 per il pane e di L. 5,10 per i viveri. 
 
  Il militare al quale siano distribuiti  pane  e  viveri  in  natura
riceve in meno il corrispondente equivalente in contanti. 
 
  Il militare che abbia partecipato o possa partecipare ad  un  pasto
riceve L. 2,55 oltre il pane.