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REGIO DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1943, n. 2/B (2)

Sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei RR. decreti e d'altri provvedimenti. (043U0002)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/11/1943.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 18-11-1943
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
 
  Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129; 
 
  Visto  il  T.U.  delle  disposizioni  legislative  riguardanti   la
promulgazione  e  pubblicazioni  delle  leggi  e  dei  RR.   decreti,
approvato con R.D. 24 settembre 1931 n. 1256; 
 
  Visto il T.U. 12 luglio 1934 n. 1214 delle  leggi  sull'ordinamento
della Corte dei Conti; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato; 
 
  Ritenuta la necessita' e l'urgenza di disciplinare, nelle  presenti
circostanze, l'emanazione, la promulgazione e  la  pubblicazione  dei
RR. decreti e di altri provvedimenti; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
  Fino a nuova  disposizione  non  si  applicano  le  norme  relative
all'apposizione del sigillo dello Stato sui Regi Decreti,  alla  loro
registrazione alla Corte dei Conti,  e  alla  loro  inserzione  nella
Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno. 
 
  La clausola di cui all'art. 3 del Testo Unico 24 Settembre 1931  n.
1256 e' sostituita dalla seguente: «Ordiniamo, a chiunque spetti,  di
osservare il presente Decreto e di farlo osservare come  legge  dello
Stato». 
 
  I Regi  Decreti,  ai  fini  della  loro  entrata  in  vigore,  sono
pubblicati in una serie speciale della Gazzetta ufficiale del Regno e
portano una numerazione autonoma seguita dalla lettera B. 
 
  Detti decreti saranno muniti del sigillo  dello  Stato,  registrati
alla Corte dei Conti, inseriti nella Raccolta Ufficiale delle leggi e
decreti del Regno e pubblicati nella serie ordinaria  della  Gazzetta
Ufficiale, non appena le circostanze lo permetteranno.