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LEGGE 7 dicembre 1942, n. 1715

Proroga del termine stabilito dall'art. 4 del R. decreto-legge 1° giugno 1933-XI, n. 670, riguardante derivazioni di acqua dall'Adige a scopo industriale. (042U1715)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/02/1943 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))