Norme da applicarsi fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di
guerra, per i pagamenti in Francia, Tunisia, Algeria, Marocco
francese e Tangeri delle pensioni e degli altri assegni fissi
personali ai cittadini italiani colà residenti. (042U1701)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 16/02/1943
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)