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LEGGE 10 dicembre 1942, n. 1608

Soppressione degli Istituti di promovimento dell'artigianato e delle piccole industrie di Bolzano, Gorizia, Trento e Trieste, e l'attribuzione delle loro funzioni all'Ente nazionale fascista per l'artigianato e le piccole industrie (E.N.F.A.P.I.). (042U1608)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/02/1943 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))