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REGIO DECRETO-LEGGE 14 dicembre 1942, n. 1594

Reclutamento straordinario di ufficiali del Corpo di Stato Maggiore e del Servizio di Stato Maggiore. (042U1594)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/01/1943.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 15 marzo 1943, n. 190 (in G.U. 15/04/1943, n.87).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 31-1-1943
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
Vista  la'  legge  27  giugno  1942-XX,  n.   842,   concernente   il
reclutamento degli ufficiali di Stato  Maggiore  l'ordinamento  dello
Stato Maggiore del Regio esercito; 
 
Vista la legge 9 maggio 1940-XVIII, n.  370,  sull'avanzamento  degli
ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni; 
 
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, numero 129; 
 
Ritenuto lo stato di  necessita'  per  causa  di  guerra  Sentito  il
Consiglio dei Ministri; 
 
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo de Governo,  Ministro  per
la guerra, d'intesa col Ministro per le finanze; 
 
Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
Il Ministro per la guerra ha facolta'  di  riesaminare  ai  fini  del
trasferimento nel Corpo o nel Servizio d Stato Maggiore e secondo  le
modalita' stabilite dall'articolo 16 della legge 27  giugno  1942-XX,
n. 842, i tenenti colonnelli, i maggiori ed i capitani delle armi  di
fanteria, di cavalleria, di artiglieria e  del  genio,  iscritti  nei
ruoli  di  anzianita'  di  cui  all'art.  5  della  legge  9   maggio
1940-XVIII, n.  370,  che  abbiano  superato  i  corsi  dell'Istituto
superiore di guerra e che: 
 
a) alla data di entrata in vigore della legge 27 giugno  1942-XX,  n.
842, abbiano riportato giudizio di esclusione da una delle  posizioni
previste dai capoversi b) e c) dell'art. 18  della  stessa  legge  27
giugno 1942-XX, n. 842; 
 
b)  abbiano  prestato,  posteriormente  alla  data  del  giudizio  di
esclusione di cui alla precedente lettera a), un periodo di  un  anno
di servizio in incarichi di Stato Maggiore; 
 
c) abbiano dato negli  incarichi  di  Stato  Maggiore,  di  cui  alla
precedente lettera b) un rendimento pratico  eccezionale  ed  abbiano
dimostrato di essere in possesso, in  modo  spiccato,  dei  requisiti
indispensabili per un ufficiale del Corpo o  del  Servizio  di  Stato
Maggiore.