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LEGGE 30 novembre 1942, n. 1545

Istituzione di Centri didattici. (042U1545)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/1943 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  24-1-1943 al: 30-8-1973
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Art. 1



Il Ministero per l'educazione nazionale è autorizzato a istituire Centri didattici provinciali e nazionali, aventi per scopo di:
a) ravvivare negli uomini di scuola l'interesse per gli studi di metodologia didattica;
b) avviare e condurre ricerche pedagogiche e didattiche;
c) fornire agli studiosi, specializzati nelle discipline didattiche, ausilio di mezzi e materia d'indagine;
d) ispirare e favorire metodi nuovi d'insegnamento, creando, per saggiarne l'efficienza, classi sperimentali;
e) promuovere corsi di cultura educativa, per le famiglie e corsi di differenzazione didattica, di perfezionamento e di addestramento per gli insegnanti, compresi i maestri delle scuole elementari rurali;
f) procedere ad accertamenti di capacità degli alunni che aspirano ad essere accolti nei collegi del Littorio;
g) fornire, con la collaborazione dell'Università e della Scuola media e superiore, agli studenti che si consacreranno all'insegnamento, campo e mezzi di esperimentare se stessi nei primi impegni della pratica e suggerire opportuni metodi di accertamento nei concorsi;
h) procedere, per incarico del Ministro, alle ispezioni degli insegnanti dell'ordine medio e superiore, per la promozione ad ordinari.
I Centri didattici possono estendere la propria attività allo studio di altri problemi di carattere tecnico come l'orientamento professionale, i programmi, l'arredamento, il materiale didattico e scientifico, l'edilizia, i libri di testo; ed in relazione a tali attività, possono organizzare convegni, curare o favorire la preparazione di mostre scolastiche in Italia, o la partecipazione dell'Italia a mostre all'estero, raccogliere documenti della vita e dell'attività della scuola, promuovere o facilitare la pubblicazione di opere sulla vita scolastica nazionale, istituire biblioteche pedagogiche con particolare riguardo alla scuola italiana.
I Centri didattici provinciali e nazionali sono organi tecnici diretti a coadiuvare il Ministro e i provveditori agli studi nello svolgimento di qualunque attività di carattere pedagogico e didattico.
Essi sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico.