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REGIO DECRETO 21 dicembre 1942, n. 1539

Istituzione del posto di capo dell'Ufficio cifra e telegrafo presso il Ministero per gli scambi e per le valute e norma di adeguamento all'art. 10 del R. decreto 6 gennaio 1942-XX, N. 27. (042U1539)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/01/1943 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  8-1-1943 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive variazioni;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli scambi e per le valute, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Nella tabella A allegata al R. decreto 2 dicembre 1941-XX, n. 1326, è aggiunto il seguente ruolo:

PERSONALE CON CARICHE SPECIALI.

(Gruppo C).



Num.
Grado del posti
9° e 8° Capo dell'Ufficio cifra e telegrafo. . . . . . . . . 1



Il capo dell'Ufficio cifra e telegrafo è alle dirette dipendenze del Ministro per gli scambi e per le valute.