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REGIO DECRETO-LEGGE 30 novembre 1942, n. 1365

Modificazioni dell'art. 1 della legge 16 giugno 1940-XVIII, n. 582, recante norme per l'aggravamento delle pene riguardo ai delitti commessi profittando delle circostanze dipendenti dallo stato di guerra. (042U1365)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/12/1942.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 15 gennaio 1943, n. 14 (in G.U. 09/02/1943, n.32).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  2-12-1942 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di dio e per volontà della nazione
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 18, comma primo, della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Vista la legge 16 giugno 1940-XVIII, n. 582;
Ritenuta la necessita urgente ed assoluta di prevedere pene speciali per determinati delitti, se commessi in circostanze dipendenti dallo stato di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro per la grazia e giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'art. 1 della legge 16 giugno 1940-XVIII, n. 582, è sostituito dal seguente:

«Quando la circostanza aggravante preveduta dall'art. 61, n. 5, del Codice penale ricorra in dipendenza dello stato di guerra:

a) per i delitti di devastazione e saccheggio (art. 419), di violenza carnale (art. 519), di omicidio (art. 575), di rapina (art. 628), di estorsione (art. 629) e di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630) e per tutti i delitti punibili con la pena dell'ergastolo si applica la pena di morte.
La stessa pena si applica per il delitto di furto se commesso su cose rimaste incustodite in dipendenza di incursioni nemiche o comunque di allarme per cause di guerra;

b) per ogni altro delitto la pena stabilita dalla legge è raddoppiata».