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LEGGE 11 luglio 1942, n. 1134

Modificazioni delle norme sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi. (042U1134)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/10/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  27-10-1942

Art. 1



Gli articoli 3, 8, 10 e 22 della legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 3. - I congiunti che possono beneficiare del soccorso di cui al precedente articolo sono i seguenti:
a) la moglie, anche se separata legalmente, purché con diritto agli alimenti;
b) i figli (legittimi, legittimati - naturali legalmente riconosciuti o nelle condizioni di cui all'art. 277 Codice civile - adottivi), e i figliastri, purché siano minori degli anni 15 e non siano muniti di libretto di lavoro od anche di età superiore, se inabili al lavoro;
c) i genitori (legittimi, o adottivi, padre e madre di figlio legalmente riconosciuto), i padrigni e le matrigne, purché abbiano compiuto 64 anni di età, ovvero siano inabili al lavoro;
d) fratelli e sorelle, orfani di entrambi i genitori o anche solo orfani di padre, qualora siano minori degli anni 15 e non siano moniti di libretto di lavoro o anche di età superiore se inabili al lavoro;
e) avo od ava, che abbiano compiuto i 64 anni di età, ovvero siano inabili al lavoro, e non abbiano figli maschi o altri nipoti maschi, di età superiore ai 18 anni, i quali non prestino servizio militare e non siano inabili al lavoro.

Del soccorso possono beneficiare anche gli affiliati e gli affilianti, che si trovino nelle stesse condizioni richieste per i congiunti indicati nelle lettere b) e c) del precedente comma.


Art. 8. - Non è ammesso in una stessa persona il cumulo dei soccorsi di cui alla presente legge.
Per i congiunti indicati nella lettera c) dell'art. 3, che abbiano due o più figli contemporaneamente alle armi, può essere ammesso il cumulo del soccorso, nella misura di un quarto della aliquota base, per non oltre tre figli alle armi.

Il soccorso giornaliero è personale; esso non è cedibile, né pignorabile, né sequestrabile.


Art. 10. - La concessione dei soccorsi è deliberata da una Commissione comunale composta:
del podestà del Comune, presidente;
del comandante dell'Arma dei carabinieri Reali nella cui giurisdizione ai trova il Comune;
del segretario politico del Fascio;
della segretaria del Fascio femminile.


Art. 22. - Per le famiglie dei militari rimpatriati, perché richiamati alle armi in caso di mobilitazione, il' soccorso è corrisposto non solo ai congiunti rimasti all'estero, ma anche a quelli residenti in Patria, sempre quando risultino le condizioni di bisogno e di carico totale di cui all'art. 1.

Il soccorso per i congiunti rimasti all'estero è concesso e pagato con le modalità che saranno stabilite dal Ministero dell'interno, d'intesa con le altre Amministrazioni interessate, ed è corrisposto in moneta locale secondo il cambio della lira italiana all'atto del pagamento nella seguente misura:


Parte di provvedimento in formato grafico


La misura del soccorso giornaliero spettante alle mogli ed ai figli dei militari di leva è fissata, dal 15 giugno 1941-XIX in L. 8 per la moglie e in L. 3 per ogni figlio.

Il soccorso giornaliero da corrispondersi nel caso previsto dal 2° comma dell'art. 7 è fissato in L. 8.

La misura dei soccorsi stabilita dal presente articolo potrà essere modificata con decreto del Ministro per l'interno, d'intesa con quelli per gli affari esteri, per le finanze, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica.