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LEGGE 21 giugno 1942, n. 1064

Approvazione dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato stipulato in Roma, fra l'Italia la Repubblica di San Marino, il 2 aprile 1942. (042U1064)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/10/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)
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vigente al 10/06/2026
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  • Accordo aggiuntivo Convenzione fra Repubblica San Marino e Regno d'Italia
  • Accordo
Testo in vigore dal:  9-10-1942

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e di buon Vicinato stipulato in Roma, fra l'Italia, e la Repubblica di San Marino, il 2 aprile 1942.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Venezia, addì 21 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - CIANO - GRANDI - DI REVEL - PARESCHI - PAVOLINI - RICCIARDI

Visto il Guardasigilli: GRANDI